SERVITU' - DIRITTI REALI - ESERCIZIO - Cass. civ. Sez. II Sent., 23-07-2018, n. 19483

SERVITU' - DIRITTI REALI - ESERCIZIO - Cass. civ. Sez. II Sent., 23-07-2018, n. 19483

La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'avvenuto esercizio di un passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ad usucapire non valesse a costituire una servitù di transito carrabile, occorrendo in concreto stabilire se la strada consentisse - per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile e, soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passaggio con mezzi meccanici). 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25829/2013 R.G. proposto da:

P.F., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sergio Baccanelli e dall'avv. Lucio De Angelis, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Val Gardena, n. 3;

- ricorrente -

contro

T.G., F.L.A., C.O.G., rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pedretti e dall'avv. Simonetta De Angelis Mangelli, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via Salvini 55;

- controricorrenti - ricorrenti in via incidentale - e C.D..

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, n. 437/2013, depositata in data 3.4.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7.12.2017 dal Consigliere Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mistri corrado, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

uditi gli Avv. Attilio Terzillo, per delega dell'avv. Lucio de Angelis, e Simonetta de Sanctis Mangelli.

Svolgimento del processo

P.F. ha proposto ricorso per cassazione - sviluppato in sette motivi - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 437, depositata il 3.4.2013, non notificata, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto in favore di T.G., F.A.L., C.G.O. e C.D. l'usucapione della servitù di passaggio carrabile sulla porzione in proprietà della ricorrente.

Quest'ultima, titolare, dell'immobile sito in (OMISSIS), in catasto al fl. 360, aveva evocato in causa i proprietari dei fondi finitimi T.G., F.A.L., C.G.O. e C.D., chiedendo di dichiarare l'insussistenza di servitù di passo carraio e pedonale sul suo fondo, con risarcimento dei danni e vittoria di spese di causa mentre i convenuti avevano spiegato riconvenzionale per far dichiarare che il passaggio era esercitato su strada interpoderale comune o che la servitù era stata acquistata per usucapione, con ordine alla parte attrice di ripristinare la strada nella sua originaria ampiezza ed in tutto il suo sviluppo; in subordine di costituire la servitù di passaggio coattiva.

Il Tribunale - con sentenza n. 16/2010- ha accolto la negatoria servitutis relativamente al diritto di passaggio con mezzi carrabili e, in accoglimento della riconvenzionale, ha dichiarato l'usucapione della servitù di passaggio pedonale, condannando la P. al pagamento dei due terzi delle spese di lite, con compensazione del residuo.

La Corte di Brescia ha accolto parzialmente l'impugnazione di T.G., F.L.A., C.O. e C.D., e ha dichiarato a favore degli appellanti anche l'usucapione della servitù di passaggio carrabile, asserendo che non sussistesse alcun vizio del contraddittorio per il fatto che non era stato evocato in causa uno dei proprietari dei presunti fondi dominanti, non essendo la domanda rivolta a modificare lo stato dei luoghi ma solo ad accertare l'insussistenza della servitù, escludendo che la strada fosse stata costituita mediante conferimento di porzioni dei fondi frontisti e ritenendo che le prove testimoniali dimostrassero che gli appellanti avevano esercitato il passaggio con mezzi agricoli.

I resistenti hanno depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato e note illustrative. La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i giudici di merito pronunciato a contraddittorio non integro sia sulla domanda principale che sulla riconvenzionale di accertamento dell'usucapione e di costituzione di servitù coattiva, asserendo che i convenuti avevano chiesto anche il ripristino del tracciato stradale in tutta la sua ampiezza, occorrendo quindi la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi serventi e dominanti e di quelli che si frapponevano alla strada pubblica.

La censura non è ammissibile riguardo alla domanda di costituzione di servitù coattiva, poichè l'azione è stata respinta in primo grado e la pronuncia non è stata appellata, per cui su tale capo di pronuncia si è formato il giudicato interno.

Quanto alla domanda di usucapione, non è in discussione la sussistenza del litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari nel caso in cui il fondo dominante o servente, od anche entrambi, appartengano pro indiviso a più proprietari - se l'azione non si risolva in un mero accertamento, ma sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, la quale non può essere disposta od attuata pro quota, in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale (Cass. 6.4.2016, n. 6622; Cass. 7.6.2002, n. 8261; Cass. 25.3.1998, n. 3156; Cass. 24.4.1981, n. 2449).

Nel caso in esame deve però considerarsi che, pur avendo i convenuti richiesto di ordinare l'eliminazione degli ostacoli che si frapponevano all'esercizio del passaggio con il ripristino dello stato dei luoghi, il tribunale ha accolto la sola domanda di usucapione della servitù di passaggio pedonale, respingendo ogni altra istanza e l'azione non è stata riproposta in appello, per cui la pronuncia di secondo grado, pur dichiarando l'usucapione della servitù di passaggio carrabile, non ha adottato alcuna statuizione ripristinatoria.

Essendo maturato il giudicato interno di rigetto sulla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi è venuta meno la necessità di chiamare in causa F.V. quale comproprietario del fondo dominante: eventuali vizi del contraddittorio relativi alle fasi di merito possono esser dedotti in cassazione solo ove la questione non sia preclusa dal giudicato (cfr. Cass. 12.4.2017, n. 9394; Cass. 28.2.2012, n. 3024).

1.3. Riguardo alla mancata evocazione in giudizio dei danti causa di F.L.A., rimasti titolari di una porzione asservita, deve considerarsi invece che, al di fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione - adottata senza la partecipazione al giudizio di tutti - non possa conseguire effetti utili per alcuno di essi (Cass. 9-3-2004 n. 4714; Cass. s.u. 27.2.1992 n. 2427; Cass. 22.9.2004, n. 19004).

A differenza dell'ipotesi in cui il bene destinato ad esser gravato della servitù sia in comproprietà a più soggetti - nel qual caso è obbligatoria la partecipazione al giudizi di tutti i comproprietari ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e a pena di nullità della decisione - nel caso in cui la servitù sia destinata a gravare su fondi appartenenti a distinti proprietari (o su un immobile del quale più persone siano proprietarie in ragione di quote fisicamente bene individuate) la decisione è idonea a costituire il peso con effetti verso le parti convenute e non è priva di utilità pratica per la parte che l'abbia proposta (cfr. Cass. 18.2.1995 1995, n. 1800). La nozione di "nullità della sentenza" enucleabile dal disposto dell'art. 102 c.p.c. va difatti rettamente intesa in termini di "inidoneità" a produrre qualsivoglia effetto giuridico e non già di "pratica inutilità" derivante dall'impossibilità di una sua esecuzione parziale, alla quale può ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo (Cass. 22.9.2004, n. 19004).

1.4. Quanto al fatto che F.L.A. non fosse proprietaria del fondo al momento della domanda, non si profila una violazione dell'art. 102 c.p.c. ma una questione di merito pertinente alla titolarità del fondo dominante, preclusa dal giudicato interno implicito.

Il tribunale ha difatti accolto la domanda di usucapione di passaggio pedonale, statuendo per implicito anche sulla titolarità (o contitolarità) del fondo dominante in capo alla F..

Tale pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato sicchè la questione non può essere nuovamente scrutinata e ciò benchè la Corte d'appello abbia definito la (diversa) domanda di passaggio carrabile, essendo comune alle due azioni l'accertamento della titolarità del fondo a cui favore è stata riconosciuta la servitù.

2. Con il secondo motivo si censura la decisione per violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e per insufficienza ed illogicità della motivazione. Dalle indagini del c.t.u. sarebbe emerso che la porzione di cui al fl. 11, mappale 7 era di proprietà sia di F.L.A. che di F.V., rimasto estraneo alla causa al momento dell'instaurazione del giudizio, mentre la Corte di appello ha erroneamente sostenuto che il bene fosse stato trasferito in corso di giudizio agli effetti dell'art. 111 c.p.c., asserendo inoltre che la Finetti ne fosse proprietaria per essersi difesa nel merito.

Il motivo è infondato.

Non è più dato stabilire se F.V. fosse comproprietario o proprietario esclusivo del fondo dominante al momento della domanda nè se ne abbia acquistato la proprietà del bene in corso di causa con gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., poichè, come detto, sulla titolarità (o contitolarità) del bene in capo a F.L.A. si è formato il giudicato implicito in conseguenza della mancata impugnazione del capo di pronuncia relativo all'usucapione della servitù di passaggio pedonale e pertanto la questione non può essere riesaminata.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 1061 c.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passaggio carraio pur in assenza di opere visibili destinate al suo esercizio.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 per aver la sentenza trascurato che dalle emergenze istruttorie era provato l'esercizio di un passaggio pedonale o con trazione di carretti e non anche il transito di veicoli prima della realizzazione della costruzione sul fondo del T., intervenuta nel 1982, e per aver omesso di considerare un fatto decisivo e controverso tra le parti, ossia che il transito era stato effettuato solo con mezzi trainati a mano.

I due motivi - da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni dedotte - sono fondati.

Questa Corte ha più volte precisato che la servitù di passo carrabile è diversa da quella di passaggio pedonale: la differenza è di carattere quantitativo nel senso che la servitù di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto perchè, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante (Cass. 29.10.1992, n. 11764; Cass. 27.1.1983, n. 747).

Di conseguenza, dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, nè il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri (Cass. 30.3.2000, n. 3906; Cass. n. 1906 del 5.7.1973; Cass. 6.12.1979, n. 5770), fatta salva la possibilità per il proprietario di un fondo destinato all'agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con traino di carretti a mano o con animali, di ottenere a norma dell'art. 1051 c.c. l'ampliamento del passaggio per il transito dei mezzi a trazione meccanica (Cass. 7.2.1995, n. 2287; Cass. 28.2.1986, n. 1292).

Ne deriva che l'avvenuto esercizio del passaggio solo a piedi e mediante carretti (di cui è dato atto in sentenza) per il tempo necessario per l'usucapione non può valere a costituire una servitù di contenuto più ampio (ossia di transito carrabile), occorrendo in concreto stabilire se la strada consenta - per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile e soprattutto che il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali.

La decisione, riconoscendo l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio carraio asserendo genericamente che il passaggio era avvenuto con carretti, ha omesso l'esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che effettivamente il transito fosse avvenuto con carri a trazione meccanica, non potendo altrimenti riconoscere l'usucapione di detta servitù a prescindere dell'accertamento delle modalità con cui essa era stata esercitata.

4. Con il quinto motivo è sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, e dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il fatto che le previsioni, non consentendo di sindacare l'insufficienza della motivazione (con cui la sentenza ha ritenuto l'usucapione della servitù di passaggio carrabile) si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Con il sesto motivo si denuncia l'illegittimità costituzionale del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ove ha modificato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La pronuncia di secondo grado conterrebbe, nell'esposizione dei motivi, la negazione del diritto di passaggio carrabile a vantaggio del fondo di T.G., in contrasto con quanto statuito in dispositivo, con conseguente contraddittorietà della motivazione, non censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e con violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Con il settimo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per aver la sentenza posto a carico della ricorrente le spese di entrambi i gradi di giudizio, senza tener conto che gran parte delle domande proposte in via riconvenzionale erano state respinte e che, per tale fatto, le spese andavano poste almeno in parte a carico dei resistenti.

Il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono assorbiti.

Per effetto dell'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, è superfluo scrutinare la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè il capo di pronuncia attinto dal motivo di ricorso è, per altre ragioni, cassato con rinvio.

Per le medesime ragioni non occorre pronunciare sul contrasto tra la motivazione ed il dispositivo relativamente al riconoscimento dell'usucapione della servitù di passo carrabile in favore del fondo di T.G., essendo detta pronuncia cassata con rinvio, nonchè sul capo relativo alle spese, che il giudice di rinvio dovrà riesaminare tenendo conto dell'esito finale della causa.

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato T.G., F.L. e C.G.O. lamentano la violazione dell'artt. 1100 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, asserendo che la Corte, pur premettendo che la comunione incidentale della strada ex collatione agrorum privatorum può esser dimostrata anche mediante prove testimoniali ed elementi presuntivi, abbia poi contraddittoriamente ritenuto ostativo per l'accertamento della comproprietà la mancata dimostrazione con prova testimoniale del conferimento di porzioni dei fondi interessati per la realizzazione del percorso, omettendo di valorizzare gli elementi presuntivi comprovanti la comunione della strada.

Il ricorso incidentale è infondato.

Deve rilevarsi che il tribunale - avendo dichiarato l'acquisto per usucapione della servitù pedonale sulla strada con pronuncia non gravata da appello - ha riconosciuto che la strada era utilizzata dai resistenti iure servitutis e non iure proprietatis.

La pronuncia è, come detto, passata in giudicato e pertanto non è dato nuovamente censurare la pronuncia d'appello laddove ha ritenuto indispensabile la prova per testi al fine di dimostrare la comunione della strada, essendo la questione ormai preclusa.

Sono quindi respinti il primo motivo ed il secondo motivo, sono accolti il terzo ed il quarto, con assorbimento del quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale, è respinto il ricorso incidentale condizionato.

La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti in via incidentale sono tenuti a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

P.Q.M.

rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo ed il quarto, dichiara assorbiti il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale, respinge il ricorso incidentale condizionato, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti in via incidentale sono tenuti a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2018


Avv. Francesco Botta

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